(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione dell'Art. 2 dello statuto, avvalendosi degli strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di azioni volte al miglioramento della qualita' della vita della popolazione regionale, al fine di promuoverne sia l'identita' storica sia l'innovazione ed il pluralismo culturale, e persegue un sistema coordinato di valorizzazione culturale. 2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, attiva i necessari servizi e organizza le attivita' culturali esistenti, singolarmente e nel loro insieme, operando in una logica di sistema volta a privilegiare gli strumenti concertativi e consensuali, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 delle legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La Regione, secondo quanto previsto al comma 2, favorisce la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione nonche' l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi culturali, e persegue l'omogenea e qualificata distribuzione di un'offerta culturale diffusa nel territorio regionale.