(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del
                          2 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La   Regione,  in  attuazione  dell'Art.  2  dello  statuto,
avvalendosi  degli  strumenti di cui alla presente legge, promuove lo
sviluppo,  la  diffusione  e  la  valorizzazione  di  azioni volte al
miglioramento  della qualita' della vita della popolazione regionale,
al  fine  di promuoverne sia l'identita' storica sia l'innovazione ed
il   pluralismo  culturale,  e  persegue  un  sistema  coordinato  di
valorizzazione culturale.
    2.  La  Regione,  per  le  finalita'  di cui al comma 1, attiva i
necessari  servizi  e  organizza  le  attivita'  culturali esistenti,
singolarmente  e  nel loro insieme, operando in una logica di sistema
volta  a  privilegiare  gli  strumenti concertativi e consensuali, in
linea con quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42  (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10
delle  legge  6 luglio  2002,  n.  137) e successive modificazioni ed
integrazioni.
    3.  La  Regione, secondo quanto previsto al comma 2, favorisce la
collaborazione  tra  enti,  soggetti  pubblici,  operatori e soggetti
privati   per   promuovere   la   produzione,  la  circuitazione,  la
formazione,   la  ricerca,  lo  studio,  la  sperimentazione  nonche'
l'informazione   e   la   partecipazione  del  pubblico  agli  eventi
culturali,  e  persegue  l'omogenea  e  qualificata  distribuzione di
un'offerta culturale diffusa nel territorio regionale.